(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 29/I-II del 19 luglio 2018) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Attuazione dell'art. 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi carnivori ai fini della tutela dell'alpicoltura 1. Il Presidente della Provincia puo', acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), limitatamente alle specie Ursus arctos e Canis lupus, autorizzare il prelievo, la cattura o l'uccisione di esemplari di dette specie, a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che tali azioni non pregiudichino il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale. Tali misure sono adottate al fine di proteggere la fauna e la flora selvatiche caratteristiche dell'alpicoltura e conservare i relativi habitat naturali, prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprieta', nell'interesse della sanita' e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente. La Provincia autonoma di Bolzano assicura l'invio allo Stato delle informazioni necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea.