(Pubblicata nel  Supplemento  n.  4  al  Bollettino  Ufficiale  della
     Regione Trentino Alto-Adige n. 29/I-II del 19 luglio 2018) 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
                            Ha approvato 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
 
                               Art. 1 
 
Attuazione dell'art. 16 della direttiva 92/43/CEE del  Consiglio  del
  21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e
  seminaturali e della flora e della fauna  selvatiche  -  Misure  di
  prevenzione e di intervento concernenti i grandi carnivori ai  fini
  della tutela dell'alpicoltura 
 
  1.  Il  Presidente  della  Provincia  puo',  acquisito  il   parere
dell'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA), limitatamente  alle  specie  Ursus  arctos  e  Canis  lupus,
autorizzare il prelievo, la cattura o  l'uccisione  di  esemplari  di
dette specie, a condizione che non esista un'altra soluzione valida e
che tali azioni non pregiudichino il mantenimento, in  uno  stato  di
conservazione   soddisfacente,   della   popolazione   della   specie
interessata nella sua area di ripartizione naturale. Tali misure sono
adottate al fine  di  proteggere  la  fauna  e  la  flora  selvatiche
caratteristiche dell'alpicoltura  e  conservare  i  relativi  habitat
naturali,  prevenire  danni  gravi,  specificatamente  alle  colture,
all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed  alla
proprieta', nell'interesse della sanita' e della sicurezza pubblica o
per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico,  inclusi
motivi  di  natura  sociale  o  economica,  o  tali   da   comportare
conseguenze  positive  di  primaria  importanza  per  l'ambiente.  La
Provincia autonoma di  Bolzano  assicura  l'invio  allo  Stato  delle
informazioni   necessarie   all'adempimento   degli    obblighi    di
comunicazione alla Commissione europea.